Generali Italia

Reclami

Se il servizio offerto dalle Assicurazioni Generali S.p.A., il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di Suo gradimento e volesse sporgere reclamo può compilare il form sottostante oppure inviare il reclamo, specificando che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A. con una delle seguenti modalità:
 
  • per iscritto a Assicurazioni Generali S.p.A. – presso Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma;
  • o all'indirizzo e-mail reclami.it@generali.com

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.
Sarà nostra cura provvedere a fornirLe una risposta, in collaborazione con le Linee ed i Servizi aziendali coinvolti dal caso segnalato.

Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, compilando il presente modulo corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito IVASS
 
Reclami per questioni attinenti alla trasparenza informativa dei Prodotti Finanziario-Assicurativi di tipo Unit-Linked, Index-Linked e Capitalizzazione
Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, telefono 06.84771 o Via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prestati a livello normativo o convenzionale.
 
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
  • la perizia contrattuale;
  • l’arbitrato;
  • la conciliazione paritetica per i sinistri RCA per alcune tipologie di contenzioso RCA previste dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori.
 
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
  • la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
  • la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
 
Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti
Le ricordiamo che l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale.
La richiesta di stipulazione della convenzione, contenente una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., andrà indirizzata a:
 
Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, facciamo presente la possibilità di attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.
 
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni Le ricordiamo la necessità di ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie.
L'istanza di attivazione della perizia contrattuale, contenente una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., andrà indirizzata a:
 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, Le ricordiamo che la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Le istanze di mediazione nei confronti della Società, che riporteranno sempre una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., dovranno essere inoltrate per iscritto a:
  • Assicurazioni Generali S.p.A. - presso Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma
  • Fax 06.44494313
  • Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
 
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, Le ricordiamo la necessità di ricorrere all’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato, contenente una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., andrà indirizzata a:
 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, Le ricordiamo che la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Le istanze di mediazione nei confronti della Società, che riporteranno sempre una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., dovranno essere inoltrate per iscritto a::
  • Assicurazioni Generali S.p.A. - presso Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma
  • Fax 06.44494313
  • Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
 
Altre controversie in materia assicurativa, escluse le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti
Se si tratta di controversie in materia assicurativa diverse da quelle per le quali in polizza è prevista la perizia contrattuale o l’arbitrato, come le controversie in materia di polizze vita, Le ricordiamo la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Le istanze di mediazione nei confronti della Società, che riporteranno sempre una chiara indicazione che si tratta di rapporti con Assicurazioni Generali S.p.A., dovranno essere inoltrate per iscritto a:
  • Assicurazioni Generali S.p.A. - presso Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma
  • Fax 06.44494313
  • Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
 
 

Attività di gestione dei reclami - Rendiconto 2023

 
 

Tipo cliente: 
       

Persona giuridica

Ragione sociale: 
P.IVA: 

Persona fisica

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Cognome: 
Data di nascita:  (GG-MM-AAAA)

Dati

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Codice fiscale:  Compila almeno uno di questi campi
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Provincia: 
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